Senza la suddetta documentazione, l’istanza non può essere accolta.
Se si è smarrito il titolo protestato:
Qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli, è sufficiente - la produzione della fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto),
oppure:
della dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 38, 47 e 76 dpr 28.12.00 n. 445) delle ragioni per le quali non dispone dell’originale;
dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);
oppure:
solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…).
Circa i protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può darsi luogo alla riabilitazione sconoscendo il Presidente il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati. Può soltanto dare atto del pagamento del titolo qualora il pagamento stesso sia stato dimostrato con la documentazione di cui sopra.